Art. 1 – Costituzione
E’ costituita, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 s.m.i. (di seguito anche “Codice del Terzo Settore” o “CTS”), una Fondazione denominata
“Fondazione PIAZZA DEI MESTIERI Marco Andreoni ETS”,
siglabile “Fondazione PIAZZA DEI MESTIERI ETS”.
L’utilizzo dell’acronimo ETS è subordinato all’iscrizione nel Registro Unico degli Enti di Terzo Settore.
La Fondazione non ha scopo di lucro.
Le finalità della Fondazione si esplicano sull’intero territorio nazionale.
La Fondazione ha durata indeterminata.
Art. 2 – Sede
La Fondazione ha sede a Torino.
Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sul territorio nazionale, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto agli scopi della Fondazione, attività di promozione e sviluppo di relazioni finalizzate al raggiungimento degli scopi della Fondazione stessa.
Art. 3 – Scopi e attività di interesse generale
La Fondazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale, con particolare attenzione all’educazione e allo sviluppo dell’imprenditoria locale. Essa intende operare in particolare in favore dei giovani, curandone la formazione e l’avviamento al lavoro, e a favore dell’economia locale, accompagnandone lo sviluppo.
Per il raggiungimento delle suddette finalità, eserciterà le seguenti attività di interesse generale, di cui all’articolo 5, comma 1, del d.lgs 117/2017:
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
- interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni (lettera a);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera r)
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale (lettera k);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l);
- servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lettera p);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità (lettera w);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse (lettera u);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera z).
Nell’ambito delle attività di interesse generale sopra elencate, la Fondazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- realizzare strutture insediative per lo stabilimento di attività economico-produttive e di servizi, nonché sviluppare attività di accompagnamento all’imprenditoria locale, con lo scopo di costituire spazi di apprendimento e di inserimento al lavoro di giovani, principalmente coinvolti in processi formativi;
- far sorgere e sostenere centri di aggregazione polivalenti per giovani, introducendo e sperimentando modalità di cogestione dove gli stessi potranno accedere a proposte inerenti l’orientamento, l’attività imprenditoriale, l’inserimento in percorsi di alternanza, la formazione tecnico-professionale, le attività di sostegno al percorso scolastico, ad attività culturali, sportive e ricreative;
- attuare iniziative di informazione e di sensibilizzazione dei giovani, delle loro famiglie e degli operatori pubblici e privati, relativamente alla promozione di tutti gli strumenti che possono favorire la promozione sociale dei giovani;
- attivare e gestire percorsi formativi di interesse sociale e di aggiornamento rivolti ad insegnanti, educatori e operatori di servizi educativi, scolastici e aggregativi, finalizzati al contrasto della dispersione scolastica e all’integrazione, tra cui, a titolo esemplificativo, sui seguenti temi: didattica e metodologie; didattica per competenze; orientamento e prevenzione della dispersione; gestione della classe e problematiche relazionali; sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media.
- intraprendere attività di ricerca sociale sui temi del disagio giovanile e su ogni altro tema oggetto delle finalità istituzionali della stessa. In tale contesto, la Fondazione potrà, inoltre, porre in essere iniziative per studiare, sollecitare e favorire l’emanazione di provvedimenti legislativi e amministrativi nel campo delle politiche per i giovani.
La Fondazione intende valorizzare le reti di volontariato esistenti sul territorio e favorirà l’aggregazione dei soggetti pubblici e privati che operano nel campo delle politiche giovanili, con particolare attenzione a quelle di inclusione sociale.
Tutte le attività potranno essere svolte dalla Fondazione sia direttamente che indirettamente, attraverso la concessione – sotto qualsiasi titolo – dei beni della Fondazione ad Associazioni, Enti di Formazione, Cooperative, Società operanti nei settori sopra descritti, enti pubblici e privati.
La Fondazione potrà partecipare a ogni tipo di iniziativa volta – direttamente o indirettamente – al raggiungimento dello scopo sociale.
Art. 4 – Attività diverse e di raccolta fondi
La Fondazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’associazione potrà
svolgere è il Consiglio di Amministrazione.
La Fondazione potrà altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.
Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potrà tra l’altro:
- a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c. stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività;
- d. partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alla promozione della musica, della cultura e dell’arte; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti e alla costituzione di altri soggetti giuridici il cui scopo sia direttamente o indirettamente connesso agli scopi istituzionali della fondazione;
- e. erogare borse di studio
Art. 5 – Vigilanza
La Fondazione è sottoposta al controllo degli Uffici competenti, ai sensi di quanto previsto dal CTS.
Art. 6 – Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- dal fondo di dotazione iniziale indisponibile;
- dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti ed espressamente destinati a patrimonio;
- dai beni mobili ed immobili espressamente destinati a patrimonio che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 7 – Fondo di gestione
Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni, elargizioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai contributi dei Fondatori, degli Aderenti e dei Sostenitori;
- da entrate derivanti da iniziative di sensibilizzazione, raccolta fondi e altre similari;
- dai proventi e ricavi delle attività di interesse generale;
- dai proventi e ricavi delle attività diverse, secondarie e strumentali.
Il Fondo di gestione della Fondazione é impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
Art. 8 – Esercizio finanziario
L’attività della Fondazione sarà organizzata sulla base di programmi poliennali.
L’esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il bilancio di esercizio.
Qualora per la Fondazione sussistano le condizioni previste dalla legge, o nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione lo decida, verrà redatto il Bilancio Sociale secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 giugno successivo.
L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
Il bilancio economico di previsione, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, se approvato, devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull’andamento della gestione sociale e dalla relazione dell’Organo di Controllo.
Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.
Art. 8-bis – Volontari
La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 9 – Aderenti
Possono ottenere la qualifica di “Aderenti” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono all’esistenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, nelle forme e nella misura, dal Consiglio di Amministrazione.
La qualifica di Aderente è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.
In deroga al disposto del D.lgs 117/2017, articolo 23, commi 2 e 3, la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione a Aderenti è inappellabile.
Art. 10 – Sostenitori
Possono ottenere la qualifica di “Sostenitori” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali od immateriali.
La durata della qualifica di Sostenitore è stabilita dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla natura e alla entità del conferimento.
In deroga al disposto del D.lgs 117/2017, articolo 23, commi 2 e 3, la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione a Sostenitori è inappellabile.
Art. 11 – Prerogative di Aderenti e Sostenitori
Gli aderenti e i sostenitori possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto l’approvazione del bilancio di esercizio e ad altre riunioni a cui il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno invitarli.
Gli Aderenti ed i Sostenitori possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, come pure ai laboratori ed eventuali centri di documentazione, nonché partecipare alle iniziative dell’Ente.
Art. 12 – Fondatori
Sono Fondatori coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo della Fondazione e le persone fisiche e giuridiche che, successivamente, abbiano contribuito in modo rilevante con l’apporto di beni, denaro o della propria opera all’attività della Fondazione e su proposta del Consiglio di Amministrazione, vengono riconosciuti e approvati come tali dai Fondatori con una maggioranza dei due terzi.
I fondatori persone fisiche mantengono tale loro qualifica a vita, mentre i fondatori persone giuridiche fino al momento in cui non vi verifichi una causa di scioglimento prevista dalla legge ovvero siano sottoposte a procedure concorsuali. Le persone fisiche, in caso di rinuncia, possono trasmettere tale qualifica a persona designata per iscritto con lettera inviata al Presidente della Fondazione e all’Organo di Controllo. Con la stessa modalità possono designare la persona che li sostituirà in caso di morte.
Art. 13 – Comitato tecnico – scientifico
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato tecnico – scientifico tra persone di comprovata esperienza stabilendone durata in carica, emolumenti e funzioni.
Art. 14 – Organi della fondazione
Sono organi della Fondazione
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- l’Organo di Controllo
Art. 15 – Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione viene nominato dai Fondatori con decisione assunta a maggioranza.
Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che può constare di tre o cinque membri, viene stabilito di volta in volta al momento della nomina.
I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, ma complessivamente non costituenti la metà dei consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli entro 30 giorni.
Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di un numero di consiglieri inferiori alla metà del Consiglio in carica, i Consiglieri in carica cooptano un nuovo Consigliere che resterà in carica sino alla decorrenza del termine degli altri.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, tranne quelli attribuiti dal presente statuto ai Fondatori.
Le cariche di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono assunte a titolo gratuito, salvo il diritto, ove previsto dalla normativa vigente, ai rimborsi spese che dovranno essere opportunamente giustificati.
Il Consiglio di Amministrazione, in particolare provvede a:
- proporre ai Fondatori le linee generali dell’attività della Fondazione ed i relativi obbiettivi e programmi, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4;
- nominare il Presidente della Fondazione ed un Vice Presidente;
- approvare il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio e, qualora per la Fondazione sussistano le condizioni previste dalla legge o laddove ciò sia ritenuto utile, il Bilancio Sociale;
- deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all’acquisto e l’alienazione di beni immobili;
- deliberare circa la domanda di adesione alla Fondazione di Aderenti e Sostenitori, di cui agli articoli 9 e 10 del presente Statuto;
- deliberare le modifiche statutarie, con una maggioranza dei due terzi dei consiglieri;
- redigere un regolamento che stabilisca le modalità di funzionamento della fondazione;
- nominare i membri del Comitato Scientifico fissandone il numero dei componenti e le funzioni;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.
Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri tra i quali il Presidente.
Art. 16 – Convocazione e quorum
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, con lettera raccomandata, anche a mano, spedita o consegnata con almeno sei giorni di preavviso, ovvero tramite posta elettronica o fax nel caso in cui il destinatario abbia indicato i relativi dati e dichiarato di ritenere valide tali modalità di comunicazione, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, posta elettronica o telefax inviato con tre giorni di preavviso.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo, anche fuori della sede legale, purchè in Italia, e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa.
Le riunioni possono svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza.
Il Presidente, in tal caso, accerta che i soggetti partecipanti con mezzi di telecomunicazione siano identificabili con certezza e che siano in grado di partecipare attivamente alla discussione con un adeguato grado di comprensione, venga rispettato il principio della collegialità e sia assicurato a tutti i partecipanti di poter intervenire nella discussione in tempo reale e di scambiarsi documentazione.
Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Per le deliberazioni riguardanti modifiche statutarie è richiesta la maggioranza qualificata dei Consiglieri di cui al precedente articolo 15.
Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste dalle vigenti norme di legge.
Art. 17 – Presidente
Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente, il quale, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
Egli, inoltre, sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.
Art. 18 – Organo di Controllo
I Fondatori nominano l’Organo di Controllo, anche monocratico.
I membri dell’Organo di Controllo sono scelti tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.
Nel caso in cui venga eletto un organo collegiale, esso è composto da tre membri effettivi ed eventualmente due supplenti; la designazione del Presidente spetta ai Fondatori.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che esso sia redatto in conformità alle disposizioni di legge e relative linee guida e svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge.
La revisione legale, ove prescritto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è esercitata dal revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, salvo che la revisione stessa non sia affidata all’organo di controllo.
I membri dell’Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato, restano in carica quattro anni e possono essere confermati. I membri dell’Organo di controllo assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Art. 19 – Clausola Arbitrale
Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Torino al quale spetterà altresì la nomina dell’eventuale arbitro non designato da una delle parti. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.
La sede dell’arbitrato sarà Torino.
Art. 20 – Scioglimento
Lo scioglimento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione a
maggioranza dei tre quarti dei suoi membri.
In caso di scioglimento della Fondazione o sua estinzione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Amministrazione, con deliberazione del Consiglio Amministrazione, ad altri Enti di Terzo Settore, previo parere positivo del competente ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Art. 21 – Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del D. Lgs 117/2017 nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del Libro I, Titolo II, del Codice civile e le relative disposizioni di
attuazione.
Regolamento delle spese in economia
Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 04/05/2009, pubblicato sul sito della Fondazione Piazza dei Mestieri in data 11/05/2009
Art. 1 – Oggetto del regolamento
Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, di seguito denominati “interventi”, ai sensi degli artt. 125, commi 9, 10, 11 e 12 e 253, comma 22 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, di seguito denominato “codice” nonché della comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici del 1 agosto 2006 della Fondazione Piazza dei Mestieri ETS, di seguito denominata “Fondazione”. Il presente regolamento si applica esclusivamente ai casi in cui la Fondazione sia tenuta a rispettare la normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti per obbligo derivante dalla legge o dal contrato. In tutti gli altri casi, la Fondazione esercita la sua piena autonomia di soggetto privato nella conclusione di contratti di appalto.
Art. 2 – Modalità di acquisizione in economia
1. L’acquisizione in economia può avvenire:
a. in amministrazione diretta
b. a cottimo fiduciario
2. Sono eseguiti in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.
3. Sono eseguiti a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l’affidamento ad operatori economici.
4. L’acquisizione di beni e servizi in economia è ammessa per importi inferiori a 206.000 euro. L’acquisizione di lavori in economica è ammessa per importi inferiori a 200.000 Euro. Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall’articolo 28 del codice, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall’articolo 248 del codice.
Art. 3 – Voci e limiti di spesa
1. E’ ammesso il ricorso all’acquisizione in economia per i lavori di cui all’art. 125, comma 6, D. Lgs. 163/04, entro l’importo sopraindicato e nell’ambito delle specifiche competenze della Fondazione. È ammesso il ricorso all’acquisizione in economica per i seguenti beni e servizi, entro l’importo per ogni singola fattispecie di spesa di seguito indicata, di Euro 206.000,00 salvo quando diversamente specificato:
a) Acquisto, restauro, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, complementi di arredamento e suppellettili;
b) Acquisto, noleggio, assistenza e manutenzione di impianti tecnologici, idraulici, elettrici, di riscaldamento, di condizionamento e fornitura di relativo materiale;
b-bis) Acquisto, noleggio, assistenza e manutenzione di macchinari ed attrezzature utili per il perseguimento dello scopo sociale della Fondazione.c) Spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l’acquisto di apparecchiature e spese relative di allacciamento;
d) Acquisto di generi di cancelleria, carta e accessori d’ufficio per un importo fino a 50.000,00 e) Spese relative ai servizi di pulizia, per un importo fino a 150.000,00;
f) Spese per la stampa e diffusione di documenti; spese per l’editoria, la stampa, la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni; riprese televisive, filmati e prodotti fotografici anche digitali e su supporto informatico;
g) Spese postali e telefoniche;
h) Acquisto di libri, registri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, anche su supporto informatico e multimediale; abbonamenti a periodici, a banche dati e ad agenzie di informazione per un importo fino a 50.000,00;
i) Divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione per un importo fino a 50.000,00;
j) Spese per la partecipazione e l’organizzazione di conferenze, convegni, congressi, riunioni, mostre, cerimonie, manifestazioni e ricorrenze; spese per informazione e promozione di attività societarie per un importo fino a 150.000,00;
k) Spese di rappresentanza, per un importo fino a 100.000,00;
l) Spese per servizi di lavoro interinale per un importo fino a 50.000,00;
m) Spese per la formazione del personale;
n) Polizze di assicurazione e fideiussioni;
o) Acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di veicoli; acquisto di materiale di ricambio, carburanti, combustibili e altro materiale di consumo;
p) Spese per il trasporto di persone e materiale vario, spedizioni, traslochi, carico e scarico di materiali e immagazzinamento, per un importo fino a 100.000,00;
q) Spese per consulenze aziendali in generale;
r) Acquisto, noleggio, installazione, manutenzione e riparazione di sistemi ed apparecchi telefonici, apparati di telecomunicazione, sistemi di videoconferenza, apparati fax, fotocopiatrici, apparecchi televisivi, impianti di ripresa e di videoproiezione;
s) Acquisto, noleggio, installazione, gestione, manutenzione e riparazione di apparati, reti e sistemi informatici, materiale informatico di consumo, licenze di uso del software, relativi aggiornamenti e canoni di manutenzione;
t) Spese per consulenza fiscale, controllo contabile, assistenza specialistica, sistemistica e di programmazione dei sistemi informativi e dei servizi volti a garantire la sicurezza fisica e logica dei dati. L’acquisizione di beni e servizi in economia è, altresì, consentita nelle ipotesi disciplinate dall’art. 125 comma 10 del codice per importi inferiori a 206.000 euro;u) Spese per consulenze tecniche e progettazioni volte all’implementazione di domande per l’accesso a finanziamenti pubblici di qualunque livello per importi fino a 206.000 euro.
2. Come meglio precisato all’art. 5 del presente regolamento, per l’acquisizione di beni e servizi di importo superiore a 20.000 euro e di lavori fino all’importo massimo di 40.000 euro e fino all’importo massimo rispettivamente consentito, l’affidamento avviene mediante ricorso al cottimo fiduciario. Per l’acquisizione di beni e servizi inferiori a 20.000 euro e di lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
3. Nelle ipotesi di contratti pluriennali, i limiti si riferiscono alla spesa prevista per l’intero periodo di affidamento.
4. Tutti gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre “oneri fiscali esclusi”.
5. E’ vietato l’artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.
Art. 4 – Avvio della procedura
1. L’ufficio competente per materia per la fornitura o il servizio da acquistare deve segnalare la necessità al Direttore generale (o Direttore amministrativo).
2. Il Direttore generale (o Direttore amministrativo)dispone il ricorso all’acquisizione in economia indicando:
− i lavori, i beni o i servizi da acquisire e le cause che ne determinano la necessità;
− il responsabile del procedimento, secondo quanto disposto dal successivo art. 5, qualora non ritenga di mantenere in capo a sé detto ruolo;
e per gli interventi da eseguirsi a cottimo fiduciario:
− l’ammontare previsto della spesa per ciascun intervento;
− le condizioni generali di esecuzione degli interventi;
− le modalità di pagamento;
− la cauzione e la penalità in caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori.
Art. 5 – Responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento indicato cura le fasi di affidamento ed esecuzione dell’intervento.
2. Il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificatamente previsti da altri articoli del presente regolamento, durante ciascuna fase di attuazione dell’intervento:
a) Accerta la disponibilità di mezzi, strumenti e locali necessari per lo svolgimento del servizio o la fornitura dei beni;
b) Cura il rispetto dei tempi concordati per la realizzazione o la fornitura, il rispetto dei costi e il livello di qualità dei beni e servizi, che devono essere pienamente rispondenti a quanto specificato in fase di affidamento dell’intervento;
c) Segnala al Direttore generale (o Direttore amministrativo).eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione degli interventi.
3. Il nominativo del responsabile del procedimento deve essere indicato nell’invito a presentare un’offerta inviato per iscritto agli operatori economici.
Art. 6 – Richiesta dei preventivi
1. A seguito dell’indicazione ricevuta dal Direttore generale (o Direttore amministrativo)., il responsabile del procedimento deve provvedere a richiedere per iscritto la presentazione di preventivi entro un termine da stabilirsi di volta in volta a operatori economici idonei, indicando in linea di massima e salvo che la natura della prestazione richieda altrimenti:
− l’oggetto della prestazione
− le caratteristiche tecniche
− le eventuali garanzie
− le modalità e/o le tempistiche di esecuzione
− le modalità di pagamento
− la penalità in caso di ritardo
− i criteri di aggiudicazione, che dovranno comprendere almeno:
− caratteristiche tecniche del prodotto e livello di servizio (analisi comparativa); − Prezzo; − tempi di realizzazione o consegna; − Condizioni di pagamento − Eventuali servizi aggiuntivi proposti dall’operatore economico, qualora sia stato così specificato nella lettera di invito
− quant’altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell’acquisizione
2. I preventivi devono essere richiesti, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato.
3. Per servizi o forniture di importo fino a 20.000 euro e per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro e’ consentito il ricorso ad un solo operatore economico con affidamento diretto.
4. L’affidatario di lavori, servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
5. Per le procedure di acquisti di servizi e forniture in economia potranno essere utilizzate anche forme innovative di gara, quali l’espletamento delle stesse per via telematica (gare on line).
6. Le richieste di preventivo o di offerte potranno essere richieste anche attraverso fax o la pubblicazione sui siti internet della Fondazione.
Art. 7 – Scelta del preventivo
1. Scaduto il termine di cui al precedente art. 6, il responsabile del procedimento, nella fattispecie in cui sia richiesta la presentazione di preventivi a più operatori economici, ne accerta la regolarità in seduta pubblica e sceglie in base all’offerta più vantaggiosa e. laddove previsto, più rispondente alle caratteristiche tecniche richieste, in relazione a quanto previsto dalla lettera di invito previa, se del caso, una trattativa consistente nella facoltà di effettuare rilanci sui prezzi offerti. Il responsabile del procedimento ha facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto motivato.
2. Il responsabile del procedimento, nei casi in cui sia stato presentato o richiesto un solo preventivo, dà corso ugualmente all’esecuzione dell’intervento, quando ritiene che il preventivo presentato sia vantaggioso per la stazione appaltante.
Art. 8 – Ordinazione
1. Effettuate le operazioni di cui ai precedenti articoli, il responsabile del procedimento predispone il contratto ovvero l’ordine di acquisto, che viene sottoposto all’approvazione del Direttore generale (o Direttore amministrativo) o dei competenti organi societari.
2. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.
Art. 9 – Fatturazione
1. Le fatture di spesa relative alle forniture in economia devono essere munite del visto apposto dal responsabile del procedimento dopo che lo stesso ha eseguito la verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite.
2. I pagamenti sono disposti con cadenza temporale stabilita nell’ordinazione.
Statuto dell’Associazione di Promozione sociale
“Associazione Piazza dei Mestieri APS”
Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede
- E’ costituita, conformemente alla Carta costituzionale nonché agli articoli 35 e seguenti del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore” (d’ora in avanti Codice) e s.m.i. e al Codice civile, l’Associazione di Promozione Sociale “Associazione Piazza dei Mestieri APS”.
- L’Associazione Piazza dei Mestieri APS ha sede legale nel Comune di Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l’organizzazione è iscritta.
- La durata dell’Associazione Piazza dei Mestieri APS è a tempo indeterminato ed essa può essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 20.
Art. 2 – Scopi e finalità
- L’Associazione Piazza dei Mestieri APS è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
- L’ Associazione Piazza dei Mestieri APS persegue le suddette specifiche finalità nei confronti di tutte le classi sociali, con particolare attenzione a giovani e ragazzi/e.
L’Associazione intende operare per creare luoghi di aggregazione giovanile, ponendo attenzione particolare alle politiche di inclusione sociale, alla prevenzione delle diverse forme di disagio, ai fenomeni di dispersione scolastica, nonché alla promozione della cultura in tutte le sue forme e allo sviluppo della socialità attiva e responsabile. L’Associazione intende anche valorizzare le reti di volontariato esistenti sul territorio favorendo e promuovendo l’aggregazione dei soggetti pubblici e privati che operano nel campo delle politiche giovanili, con particolare attenzione a quelle di inclusione sociale. L’Associazione intende farsi parte attiva nell’attuazione di iniziative di informazione e di sensibilizzazione dei giovani, delle loro famiglie e degli operatori pubblici e privati, relativamente alla promozione di tutti gli strumenti che possano favorire la promozione, la crescita e lo sviluppo sociale dei giovani.
In tale contesto, l’Associazione potrà promuovere iniziative per studiare, sollecitare e favorire l’emanazione di provvedimenti legislativi e amministrativi nel campo delle politiche per i giovani. Tutte le attività potranno essere svolte dall’Associazione sia direttamente che indirettamente, anche mediante accordi o convenzioni con enti senza scopo di lucro, cooperative, enti di formazione accreditati e soggetti che ne condividano le finalità.
Art. 3 – Attività
- Per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 2 e al fine di sostenere l’autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l’Associazione Piazza dei Mestieri APS si propone, ai sensi dell’art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, una o più attività di interesse generale; e, precisamente:
a) educazione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, così come previste all’art. 5 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 117/2017;
b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale così come previste all’art. 5 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 117/2017;
c) attività di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui all’art. 5 comma 1 lettera l) del D.Lgs. 117/2017;
d) l’accoglienza degli stranieri e la loro integrazione sociale nella comunità, così come previsto all’art. 5 comma 1 lettera r) del D.Lgs. 117/2017;
e) erogazione di denaro, di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 lettera u) del D.Lgs. 117/2017.
Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Associazione Piazza dei Mestieri APS intende svolgere le seguenti attività:
a) ar sorgere, promuovere, sostenere centri di aggregazione polivalenti per giovani e adulti, spazi finalizzati alla ricreazione, all’intrattenimento, allo studio, alla formazione professionale e all’apprendimento di conoscenze utili all’inserimento lavorativo – in particolare nei settori legati a ristorazione, acconciatura estetica, grafica, comunicazione, informatica, impiantistica, energia, cultura, sport e quant’altro – nonché per favorire lo svolgimento di attività sportive e culturali;
b) promuovere, sostenere e realizzare momenti aggregativi per incontri, eventi, mostre, spettacoli musicali, teatrali e di cabaret, concorsi, concerti, anche attraverso la collaborazione con operatori, educatori ed insegnanti, allo scopo di integrare i loro percorsi didattici e formativi, offrendo opportunità, anche al di fuori dell’orario di lezione, per favorire l’inclusione sociale e la relazione con gli altri giovani del quartiere e dell’area metropolitana;
c) promuovere e favorire la musica, la cultura e l’arte attraverso la collaborazione e la partecipazione ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, che condividano i medesimi fini;
d) erogare borse di studio per giovani e ragazzi/e in situazione economica di svantaggio o volte allo studio e alla ricerca di problematiche giovanili o sociali;
e) svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo. - Le attività di cui sopra, potranno essere svolte anche attraverso la realizzazione e/o la partecipazione a progetti specificatamente promossi attraverso bandi o finanziamenti pubblici o privati.
- L’Associazione Piazza dei Mestieri APS, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del Codice. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’associazione potrà svolgere è il Consiglio direttivo. Nel caso l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13, comma 6, del Codice.
Art. 4 – Modalità di svolgimento delle attività
- Le attività di cui all’articolo precedente sono svolte dall’Associazione Piazza dei Mestieri APS in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione Piazza dei Mestieri APS tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Assemblea dei soci dell’Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l’importo stabilito, sotto l’osservanza dei limiti di legge, dall’assemblea dei soci, la quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall’art. 17 del Codice.
- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione Piazza dei Mestieri APS di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- L’Associazione Piazza dei Mestieri APS ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 del Codice.
- L’Associazione Piazza dei Mestieri APS può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
Art. 5 – Patrimonio e risorse economiche
- Il patrimonio dell’Associazione Piazza dei Mestieri APS è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:
- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- finanziamenti pubblici e privati per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell’associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
- entrate da attività diverse, strumentali e secondarie di cui all’art. 6 del Codice;
- entrate da attività di raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..
- L’esercizio sociale dell’Associazione Piazza dei Mestieri APS ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
- Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione Piazza dei Mestieri APS, almeno 15 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- E’ fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell’Associazione Piazza dei Mestieri APS a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 6 – Soci
- Il numero dei soci dell’Associazione Piazza dei Mestieri APS è illimitato. Possono far parte dell’Associazione Piazza dei Mestieri APS tutte le persone fisiche in numero non inferiore a sette che condividono gli scopi e le finalità dell’organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. Possono far parte dell’Associazione Piazza dei Mestieri APS altre associazioni di promozione sociale nonché altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, questi ultimi a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
- L’adesione all’Associazione Piazza dei Mestieri APS è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art. 7.
Art. 7 – Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci
- L’ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà genitoriale sui medesimi. L’ammissione viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l’impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione Piazza dei Mestieri APS. La richiesta di ammissione di altri enti deve essere firmata dal rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all’associazione stessa. Il Consiglio direttivo delibera l’ammissione o il rigetto dell’istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
- Avverso l’eventuale reiezione dell’istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all’assemblea dei soci.
- Il ricorso all’assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
- Il Consiglio direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall’Assemblea.
- A seguito dell’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci, il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.
- La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. La comunicazione di recesso deve essere presentata per iscritto al Consiglio direttivo. L’esclusione di un socio viene deliberata dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L’esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’associazione;
- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto;
- svolga attività contrarie agli interessi dell’associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’ associazione;
- L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro soci.
- La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’associazione sia all’esterno per designazione o delega.
- Il socio receduto o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell’operatività del recesso o dell’esclusione.
- In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l’associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione Piazza dei Mestieri APS.
Art. 8 – Diritti e Doveri dei Soci
- Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’Associazione Piazza dei Mestieri APS ed alla sua attività.
- I soci hanno diritto:
- di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione Piazza dei Mestieri APS, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di partecipare alle assemblee esprimere il proprio voto in relazione agli argomenti all’ordine del giorno;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
- I soci sono tenuti:
- all’osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell’Associazione Piazza dei Mestieri APS;
- al pagamento nei termini della quota associativa.
Art. 9 – Quota associativa
- I soci devono corrispondere, entro il termine del 31 marzo la quota associativa annuale nell’importo stabilito dall’Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.
- L’adesione all’Associazione Piazza dei Mestieri APS non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.
Art. 10 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione Piazza dei Mestieri APS:
- L’Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente.
- L’Organo di controllo, se nominato.
Art. 11 – Assemblea dei Soci
- L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione Piazza dei Mestieri APS, ne regola l’attività ed è composta da tutti i soci. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione
dell’associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi. - L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
- La convocazione può avvenire secondo le seguenti modalità:
- a) mediante comunicazione inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l’adunanza e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest’ultima deve avere luogo in un giorno diverso;
- b) in caso di particolare urgenza l’Assemblea può essere convocata mediante l’invio di telegramma, PEC o fax almeno tre giorni prima dell’adunanza.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci, i componenti del Consiglio Direttivo e dell’organo di controllo, ove nominato. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente, nel caso in cui il Presidente fosse impossibilitato o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall’assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.
- Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
- Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
- Nel caso in cui l’Associazione Piazza dei Mestieri APS abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell’attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell’articolo 2540 del Codice civile, in quanto compatibili.
- Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione.
- Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati, qualora l’associazione abbia un numero di associati inferiore a cinquecento e di 5 associati, qualora abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento.
- Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall’esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. E’ esclusa la partecipazione del minore all’elettorato passivo.
Art. 12 – Assemblea Ordinaria dei Soci
- L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non
votano. - Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
- L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
- L’Assemblea ordinaria:
- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del Codice;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se previsto;
- elegge e revoca i componenti dell’Organo di controllo, se previsto;
- elegge e revoca, i componenti del Collegio dei Probiviri, se previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull’esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’associazione;
- determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 4 del presente Statuto.
- Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.
Art. 13 – Assemblea Straordinaria dei Soci
- La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le
modalità previste dall’ art. 11. - L’Assemblea straordinaria dei soci delibera sulle eventuali modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto, sulla fusione, scissione e trasformazione dell’associazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.
- Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
Art. 14 – Consiglio direttivo
- Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 9 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 5 anni e
sono rieleggibili. Si applica l’articolo 2382 del Codice civile. - L’Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all’eligendo Consiglio direttivo.
- Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente ed eventualmente il tesoriere.
- Il tesoriere, ove nominato, cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’associazione, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo.
- In caso di morte, dimissioni o revoca di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e i consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l’assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
- Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
- Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute, documentate e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’associazione, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci.
- Il Consiglio direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
- attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
- redige e presenta all’Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del Codice;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all’approvazione dell’Assemblea gli eventuali contributi straordinari;
- delibera i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 4, dello Statuto;
- approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’associazione;
- delibera sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 del presente Statuto;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo;
- Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno 4 volte l’anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti;
- La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell’organo di controllo, ove nominato. In caso di particolare urgenza il Consiglio direttivo può essere convocato per telegramma o e-mail inviate almeno 2 (due) giorni prima della data prefissata.
- Il Consiglio direttivo può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l’identità dei componenti che partecipano e votano.
- I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.
- Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza;
Art. 15 – Presidente
- Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno.
- Ha la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’associazione; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci.
- In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente.
- Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.
Art. 16 – Organo di controllo
- Qualora se ne ravvisi la necessità e, comunque, nei casi previsti per legge ai sensi dell’art. 30 del Codice viene nominato dall’Assemblea un organo di controllo anche monocratico, secondo quanto stabilito dall’assemblea all’atto della nomina.
- Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del Codice, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
- L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Codice. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
- L’Organo di controllo dura in carica 5 anni e può essere rinominato nei limiti di legge.
- I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 17 – Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, ai sensi dell’art. 31 del Codice, l’Assemblea, ove non abbia affidato tale incarico all’organo di controllo, ai sensi del precedente articolo 16, comma 3, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
- Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 5 anni e può essere rinominato nei limiti di legge.
- Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l’amministrazione dell’associazione, può assistere alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili e svolge tutte le altre funzioni ad esso spettanti ai sensi di legge.
Art. 18 – Comitati Tecnici
- Nell’ambito delle attività approvate dall’Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l’associazione intende promuovere. Il Consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.
Art. 19 – Scioglimento
- L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’associazione per qualsiasi causa, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione, sotto l’osservanza di quanto previsto al comma successivo.
- In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;
Art. 20 – Norme finali
- Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto si applica la normativa vigente in materia di associazioni di promozione sociale e di enti del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017 s.m.i.) nonché, in quanto compatibili, le norme del Codice civile.
“LA PIAZZA SOCIETA’ COOPERATIVA”
STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE
È costituita la società cooperativa denominata
“LA PIAZZA SOCIETA’ COOPERATIVA”
siglabile
“La Piazza Soc. Coop.”
Senza vincoli di rappresentazione grafica.
La Cooperativa ha sede nel comune di Torino e può istituire sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche altrove.
Alla Cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, le disposizioni previste dal Titolo VI del Libro V del Codice civile e, per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del Codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.
Alla Cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge di riforma della figura del socio lavoratore 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 2 – DURATA
La durata della Cooperativa è stabilità fino al 31 dicembre 2060 (duemilasessanta) e può essere prorogata o la cooperativa anticipatamente sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria.
TITOLO II
SCOPO – OGGETTO
ARTICOLO 3 – SCOPO
Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
La Cooperativa può svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.
La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, ed intende
orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell’art. 2512 e seguenti del Codice civile.
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la Cooperativa un rapporto di lavoro, in forma subordinata o di collaborazione non occasionale o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.
La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo italiano.
Per ciò stesso la Cooperativa può aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella giurisdizione dei quali ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonché ad altri organismi economici o sindacali che propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.
ARTICOLO 4 – OGGETTO
La cooperativa intende operare per favorire l’avviamento dei giovani al lavoro, nell’ambito di un più ampio progetto educativo finalizzato alla realizzazione di politiche di inclusione sociale e di prevenzione delle diverse forme di disagio giovanile. La cooperativa si propone altresì in senso generale di promuovere l’elevazione morale e materiale dei soci e la piena solidarietà fra gli stessi, svolgendo e favorendo quelle sane attività sportive, ricreative, culturali e turistiche che servono come svago nelle ore libere dallo studio e dal lavoro e nel contempo volte alla migliore formazione di una coscienza civica e morale.
A tal fine la cooperativa potrà:
- a) organizzare la gestione e l’esercizio di ristoranti, mense e bar per scuole, aziende, università, collegi, ospedali, cliniche, enti, circoli, istituzioni e comunità in genere pubbliche o private e la promozione dei loro servizi da esercitarsi eventualmente anche a mezzo di macchine distributrici;
- b) esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande (anche alcoliche) da svolgersi in ambienti idonei e dotati dei requisiti di autorizzazione igienica e sanitaria o in occasione di fiere, feste, mostre, congressi ed eventi in genere (catering);
- c) gestire laboratori finalizzati alla produzione di generi alimentari e bevande quali, a mero titolo esemplificativo, panifici, gelaterie, pasticcerie, cioccolaterie, birrifici, gastronomie e esercitare tutte le attività di commercio e di vendita al dettaglio e all’ingrosso (trasporto, distribuzione e commercializzazione) delle medesime produzioni fresche e a lunga conservazione;
- d) gestire magazzini e depositi merci alimentari e non; svolgere servizi di movimentazione e smistamento merci in genere;
- e) eseguire lavori di assemblaggio, selezionamento, confezionamento, collophanatura, blisteraggio ed etichettatura di merci e prodotti finiti in genere per conto proprio e terzi;
- f) svolgere attività di grafica e di tipografia in genere ed in particolare il fotomontaggio di pellicole, fotocomposizione e trasporto su lastra offset delle medesime e stampa finale; svolgere attività di stampa digitale con qualsivoglia metodo, svolgere attività editoriale, promozionale e di diffusione anche per mezzo della produzione e diffusione di immagini e testi nei modi e nei termini di legge in materia; svolgere attività di formazione sull’uso del computer per editoria e grafica, curando tanto l’aspetto tecnico quanto quello creativo e di comunicazione; svolgere attività di studio, ricerche e sviluppo utilizzando anche i sistemi computerizzati e le tecnologie più avanzate nell’editing, nella stampa, nelle applicazioni di disegno tridimensionale ad uso industriale, nell’animazione del disegno, nella promozione pubblicitaria, nell’ambito digitale in genere e in quello comunicativo tradizionale; svolgere tutte le operazioni di confezionamento e finitura atte alla distribuzione di prodotti stampati in proprio o forniti da terzi, produrre e duplicare prodotti e applicazioni digitali multimediali e interattivi compresi musica e filmati sui supporti attualmente disponibili e su quelli di futura realizzazione; creare, rivedere (restyling), realizzare e gestire siti internet per qualsiasi piattaforma attualmente e in futuro disponibile, creare banche dati e produrre qualsiasi documento ipertestuale e multimediale per piattaforme attualmente e in futuro disponibili; fornire servizi internet e di comunicazione a distanza in genere; creare loghi aziendali, business writing, naming, copywriting, monografie, brochure aziendali e tutto ciò che concerne la comunicazione d’impresa e lo studio grafico in genere; vendere e rivendere supporti cartacei e digitali;
- g) gestire laboratori di acconciature unisex per il lavaggio, il taglio, la colorazione, la messa in piega, la permanente e fornire servizi estetici per la persona quali a titolo esemplificativo cosmesi, dermatologia, epilazione, manicure, pedicure, massaggi facciali, trattamenti abbronzanti;
- h) gestire laboratori attrezzati per misure, verifiche e collaudi di apparecchiature elettriche e elettroniche; progettare e realizzare quadri elettrici; progettare e disegnare, con programmi informatici, impianti elettrici civili e industriali;
- i) realizzare e gestire impianti per l’attività sportiva in genere;
- j) organizzare e svolgere corsi preparatori, conferenze e manifestazioni a carattere sportivo, ricreativo, culturale, teatrale e turistico;
- k) organizzare la produzione e la realizzazione di attività musicali in genere anche attraverso la gestione di sale di incisione; organizzare, produrre, realizzare, noleggiare e distribuire ogni genere di musica, sia in nastri, sia in dischi, come pure a mezzo di qualsiasi altra forma di diffusione;
- l) promuovere ed istituire corsi per la formazione e l’aggiornamento di musicisti, corsi per cantanti, corsi di recitazione e di dizione e in genere corsi di formazione e di aggiornamento in materia teatrale, musicale, e artistica;
- m) operarenelsettoredell’antinquinamento,dell’ecologiaingenerale e dell’igiene ambientale; svolgere attività di gestione e manutenzione di aree verdi in parchi, giardini ed ambienti di lavoro; gestire per conto altrui o realizzare in proprio vivai e serre per la produzione di piante destinate alla forestazione e ad altri usi;
- n) organizzare e gestire mostre, esposizioni, stands, manifestazioni di ogni genere, meetings, convegni ed eventi di vario tipo;
- o) promuovere, organizzare e gestire servizi sociali, quali biblioteche di consultazione e prestito, servizi di reference e reception;
- p) svolgere attività di progettazione, produzione e vendita di oggetti realizzati artigianalmente in vari materiali (legno, metalli, stoffe, materie plastiche etc.) quali a titolo esemplificativo arredi, suppellettili, articoli da regalo, gadget, bigiotteria;
- q) gestire servizi di tipo informatico (inserimento ed elaborazione dati con creazione dei relativi programmi, gestione reti locali, battitura tesi, consulenze, corsi, etc.) mediante l’utilizzo di tutte le apparecchiature e tecnologie che si rendono necessarie;
- r) gestire servizi di pulizia, manutenzione e riordino di ambienti;
- s) fornire servizi per l’attività di diffusione pubblicitaria e di ogni forma di promozione pubblicitaria.
La Cooperativa può compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; può assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.
In particolare, la Cooperativa può stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell’articolo 2545 septies del Codice civile, con la preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea.
La Cooperativa si propone:
- di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale: è pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;
- di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- l’adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale.
La Cooperativa può emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché gli strumenti previsti dal Titolo 5 del presente statuto.
TITOLO III
SOCI COOPERATORI
ARTICOLO 5 – REQUISITI DEI SOCI
Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato capacità professionale nei settori di cui all’oggetto della Cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.
I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi in una categoria speciale, in ragione dell’interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nella cooperativa; i nuovi soci cooperatori ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. I nuovi soci cooperatori ammessi alla categoria speciale non possono esprimere voto in relazione agli argomenti di cui ai successivi art. 30 lettere b), c), d), e), f), h) i) e art. 31 lettera a) del presente Statuto.
Al termine di un periodo di tre anni il nuovo socio cooperatore è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.
Il socio cooperatore, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l’apposito regolamento, in una delle forme di cui l’articolo 3, comma 4, del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la Cooperativa.
Possono essere altresì ammessi come soci anche soggetti dotati di professionalità tecniche ed amministrative in quantità strettamente necessaria al buon funzionamento della società.
Non possono essere soci cooperatori coloro che esercitano la propria attività lavorativa in concorrenza con quest’ultima, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.
ARTICOLO 6 – AMMISSIONE DI NUOVI SOCI
Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:
- l’indicazione del nome, cognome, data di nascita, residenza e codice fiscale;
- l’ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge, del limite minimo di partecipazione stabilito dall’assemblea, oltre all’eventuale sovrapprezzo deliberato
dall’assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione; - l’indicazione dell’effettiva attività di lavoro, dell’eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all’oggetto sociale della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l’intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l’articolo 3, comma 4 del presente statuto e con l’apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;
- la dichiarazione di impegnarsi a rispettare il presente statuto, i regolamenti della Cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- la dichiarazione di aver preso in visione e accettare distintamente la clausola arbitrale e di conciliazione di cui all’art. 45 del presente statuto.
Il consiglio di amministrazione, accertata l’esistenza dei requisiti di cui l’articolo 5 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci cooperatori o a quella speciale dei soci cooperatori in formazione o in inserimento prevista dall’articolo 5 del presente statuto.
L’ammissione a socio ha effetto dal momento in cui il soggetto proponente viene a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
Ai sensi dell’art. 2346 del Codice civile i titoli azionari non vengono materialmente emessi. Ai sensi del primo comma dell’art. art 2355 del Codice civile la cooperativa non emetterà titoli azionari e la qualifica di socio verrà assunta mediante iscrizione a libro soci.
A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvedono all’annotazione nel libro dei soci cooperatori.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di amministratore deve motivare per iscritto la deliberazione entro sessanta giorni e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l’ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.
Il Consiglio di Amministrazione nella relazione di cui all’art. 2428 del Codice civile, over redatta, o nel bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.
ARTICOLO 7 – TRASFERIMENTO DELLE AZIONI
Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da azioni che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata.
Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio cooperatore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine senza che il Consiglio di Amministrazione abbia assunto alcun provvedimento, il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio cooperatore l’autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato; contro il diniego il socio cooperatore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale. Il socio ha comunque diritto di recesso.
ARTICOLO 8 – DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI.
Le somme dovute in corrispondenza delle azioni sottoscritte possono essere versate a rate nei modi e termini previsti dal Consiglio di Amministrazione.
I soci cooperatori sono obbligati:
- al versamento delle somme dovute in relazione alle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini sopra previsti;
- al versamento dell’eventuale sovrapprezzo deliberato dall’assemblea;
- al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
- all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
I soci cooperatori, inoltre:
- concorrono alla gestione dell’impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- partecipando all’elaborazione del programma di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell’attività svolta;
- contribuiscono all’attività della cooperativa a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.
E’ fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.
Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.
I soci hanno inoltre il diritto di esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese; eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti in relazione al libro delle obbligazioni e al libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e al rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari ed ai singoli possessori per il libro degli strumenti finanziari, ai singoli obbligazionisti per il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti.
I soci, inoltre, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo qualora la Cooperativa abbia più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.
I diritti inerenti all’esame dei libri di cui ai commi precedenti, non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.
ARTICOLO 9 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e per causa di morte.
ARTICOLO 10 – RECESSO
Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l’ammissione oppure che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, per gravi motivi familiari, di lavoro e di salute.
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata, anche a mano, alla Cooperativa.
Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che riguardo al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
ARTICOLO 11 – ESCLUSIONE
L’esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore che:
- non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- venga sottoposto a procedura di amministrazione di sostegno ovvero sia dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5;
- abbia visto risolto l’ulteriore rapporto di lavoro per mutuo consenso, per dimissioni o per recesso contrattuale da parte del lavoratore, per perdita di appalto da parte della Cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro, per mancato superamento del periodo di prova;
- sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
- si trovi in condizione di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori della cooperativa;
- non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell’ipotesi di cui al successivo 11);
- senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 8 del presente statuto senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- in relazione all’ulteriore rapporto di lavoro subordinato, subisca un provvedimento di licenziamento, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;
- il cui ulteriore rapporto di lavoro, diverso da quello subordinato, sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento contrattuale da parte del lavoratore;
- che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti; pertanto, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo ai punti 4), 11) e 12), in caso di esclusione l’ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.
Contro la deliberazione di esclusione l’interessato può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
ARTICOLO 12 – CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE
Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci cooperatori interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento, anche a mano, o tramite PEC.
Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori e la Cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall’articolo 45 del presente statuto.
I soci che intendono reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio devono promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, anche a mano, o tramite PEC alla Cooperativa, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.
ARTICOLO 13 – DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL’ESCLUSIONE
I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le azioni da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 27 del presente statuto.
La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio cooperatore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all’importo di cui al precedente comma.
Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio stesso. Per le azioni assegnate al socio ex articolo 2545 sexies del Codice civile la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.
I soci receduti o esclusi hanno altresì diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.
ARTICOLO 14 – MORTE DEL SOCIO
In caso di morte del socio cooperatore gli eredi conseguono il diritto al rimborso delle azioni da lui effettivamente liberate ed eventualmente attribuite, nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 13. Gli eredi del socio cooperatore deceduto devono presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.
ARTICOLO 15 – PRESCRIZIONE DEI DIRITTI
I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore deceduto devono richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti entro cinque anni e sei mesi dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, pena la prescrizione dei loro diritti a favore della Cooperativa.
ARTICOLO 16 – TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI
Il trattamento economico e normativo dei soci cooperatori è determinato da apposito regolamento, approvato dall’assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.
In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato.
Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.
Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l’assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte; esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.
La Cooperativa cura l’inserimento lavorativo del socio nell’ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.
In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l’utilizzo in tutto o in parte dei soci cooperatori, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.
L’eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.
TITOLO IV
SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI
ARTICOLO 17 – SOCI FINANZIATORI
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all’articolo 2526 Codice civile.
Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall’articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli articoli 5 e 6 della stessa legge n. 59.
Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.
Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.
ARTICOLO 18 – CONFERIMENTI
I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa. A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo articolo 25 lettera b), del presente Statuto.
I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore stabilito dal Consiglio di Amministrazione, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge.
ARTICOLO 19 – TRASFERIMENTO DELLE AZIONI
Salvo contraria disposizione adottata dall’assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.
Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
La società ha facoltà di non emettere i titoli.
ARTICOLO 20 – EMISSIONE DELLE AZIONI E DIRITTI AMMINISTRATIVI
L’emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell’assemblea, assunta ai sensi di legge, con la quale devono essere stabiliti l’importo complessivo dell’emissione e la modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l’autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli articoli 2524 e 2441 Codice civile, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.
Con la stessa deliberazione, apportando se del caso le necessarie modifiche statutarie, vengono altresì stabiliti eventuali specifici diritti amministrativi o patrimoniali attribuiti ai portatori delle azioni.
Fatte salve specifiche disposizioni di legge o di statuto, a ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.
A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.
I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro tale limite, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portato.
In presenza di soci finanziatori, agli stessi, in considerazione dell’interesse che essi hanno nell’attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina è deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori.
La deliberazione dell’assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci sovventori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell’organo.
La deliberazione dell’assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.
ARTICOLO 21 – DIRITTI PATRIMONIALI
Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura di due punti percentuali in più rispetto alla rimunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall’Assemblea ordinaria dei soci.
A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali.
La predetta remunerazione delle azioni deve essere corrisposta anche nel caso in cui l’Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci.
La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzioni del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.
In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si tiene conto sia del
valore nominale, sia dell’eventuale sovrapprezzo di emissione, ove versato e qualora non sia stato successivamente destinato ad aumento gratuito del capitale a favore dei soci sovventori, sia della quota parte di riserve divisibili.
Oltre che nei casi previsti dall’articolo 2437 cod. civile, ai soci finanziatori spetta il diritto di recesso quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.
In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni deve avvenire ai sensi degli articoli 2437-bis e seguenti, Codice civile.
ARTICOLO 22 – AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA
Con deliberazione dell’assemblea, assunta ai sensi di legge, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all’ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall’articolo 5 della Legge 59/1992; in tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.
Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.
Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente articolo 21.
Con apposito regolamento, approvato dall’assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui all’alinea del presente articolo.
L’assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell’assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.
Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociale e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della società.
ARTICOLO 23 – PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE
I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.
Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale; l’assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengono necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria. Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del seguente Titolo VI Sezione I del presente Statuto.
ARTICOLO 24 – OBBLIGAZIONI E STRUMENTI DI DEBITO
Con deliberazione dell’assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del Codice civile.
In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:
- l’importo complessivo dell’emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.
All’assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente articolo 23.
TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO
ARTICOLO 25 – PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
- a) dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni nominative, ciascuna del valore nominale di Euro 25,00. Le azioni complessivamente detenute da ciascun Socio non possono essere superiori ai limiti di legge;
- b) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale stabilito ai sensi dell’art. 18 del presente Statuto, destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all’articolo 4 del presente statuto;
- c) dal capitale costituito dall’ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale stabilito ai sensi dell’art. 22 del presente Statuto;
- d) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dai soci cooperatori e dai soggetti diversi;
- e) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 27;
- f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- g) dalla riserva divisibile formata con le quote di utili di esercizio di cui l’articolo 27 del presente statuto;
- h) dalla riserva straordinaria.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.
Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all’atto dello scioglimento. La riserva divisibile di cui al precedente punto g.) può essere ripartita esclusivamente tra i possessori degli strumenti i finanziari diversi dai soci cooperatori.
ARTICOLO 26 – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO – RISTORNI
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.
Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell’attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.
Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell’articolo 2513 del Codice civile.
Nella relazione del Consiglio di amministrazione, ove redatta, o nel bilancio sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società nonché le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.
Il bilancio deve essere presentato all’assemblea dei soci per l’approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale o, se la Cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il Consiglio di Amministrazione, con la propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio sociale, deve enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni; il Consiglio di Amministrazione deve segnalare le ragioni della predetta dilazione.
L’assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito del numero di azioni sottoscritte e versate, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui agli articoli 4 et 5 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.
I ristorni saranno quantificati in base alle disponibilità di bilancio ed al risultato dell’attività posta in essere dai soci durante l’esercizio e attribuiti ad ogni socio in funzione della qualità e quantità (ore effettivamente lavorate e/o giornate, anzianità e inquadramento) dello scambio mutualistico e nei limiti stabiliti dalla legge 142/01. Il ristorno sarà oggetto di apposita previsione nell’ambito del regolamento interno prescritto dalla Legge 142/01.
ARTICOLO 27 – DESTINAZIONE DELL’UTILE.
L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell’utile netto destinandolo:
- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale ;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con la modalità previste dalla legge;
- c) un’eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:
- 1) ai soci cooperatori, in misura non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo;
- 2) ai soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1, aumentata fino a 2 punti;
- d) un’eventuale quota da distribuire ai possessori di strumenti finanziari partecipativi, diversi dalle azioni di sovvenzione e dalle azioni di partecipazione cooperativa, quale dividendo, da determinarsi come segue:
- 1) in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui al precedente punto 1), qualora in possesso dei soci cooperatori;
- 2) nella misura stabilita di volta in volta dall’assemblea ordinaria in sede di destinazione dell’utile, per i possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori;
- e) un’eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- f) un’eventuale quota destinata alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori.
Quanto residua alla riserva straordinaria.
In ogni caso l’assemblea può deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il soddisfacimento dei requisiti mutualistici previsti ai fini fiscali, ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.
TITOLO VI
GOVERNO DELLA SOCIETA’
ARTICOLO 28 – ORGANI SOCIALI
Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale. Sono organi della società:
- l’assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- l’assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.
SEZIONE I
ASSEMBLEA
ARTICOLO 29 – CONVOCAZIONE
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L’assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l’indicazione delle materie da trattare, del luogo dell’adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, secondo le seguenti modalità, alternative fra loro:
- pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza;
- avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell’assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.
In mancanza delle suddette formalità l’assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.
E’ ammessa la partecipazione all’assemblea per videoconferenza o audioconferenza a condizione che siano indicate nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) le modalità per effettuare il collegamento audio/video, che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri
intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.
Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.
L’assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, secondo quanto previsto all’articolo 26 del presente statuto per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale se nominato o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci sovventori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta.
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
ARTICOLO 30 – ASSEMBLEA ORDINARIA
L’assemblea ordinaria:
- a) approva il bilancio, la destinazione degli utili e la ripartizione dei ristorni e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche il bilancio preventivo;
- b) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nell’articolo 36 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;
- c) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale ed eventualmente un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;
- d) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l’eventuale revoca;
- e) conferisce e revoca, sentito il Collegio Sindacale se nominato, l’incarico di revisione legale, secondo quanto previsto nel successivo articolo 42 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all’intera durata dell’incarico;
- f) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale ex articolo 2409 bis, se nominato;
- g) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria;
- h) deliberasulledomandediammissionedell’aspirantesocionon accolte dal Consiglio di Amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta di parte dell’interessato di pronuncia assembleare;
- i) delibera, all’occorrenza, i piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell’apposito regolamento e delle leggi vigenti in materia;
- j) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di ristorno;
- k) delibera,allecondizioniesecondoicriterifissatidallalegge,un piano di avviamento allo scopo di promuovere l’attività imprenditoriale della Cooperativa.
L’assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.
ARTICOLO 31 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:
- a) sulle modificazioni dello statuto (ivi comprese quelle riguardanti le clausole di cui all’articolo 2514 del Codice civile, previste all’articolo 46 del presente statuto),
- b) sullanomina,sullasostituzioneesuipoterideiliquidatori;
- c) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione:
- la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del Codice civile;
- l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale al di fuori del comune di Torino.
ARTICOLO 32 – QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
L’assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita:
- in prima convocazione, quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.
Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell’avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell’assemblea.
Per la validità delle deliberazioni dell’assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentanti.
Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione della società l’assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.
ARTICOLO 33 – INTERVENTO – VOTO – RAPPRESENTANZA
Hanno diritto di intervento e di voto nelle assemblee coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci finanziatori da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte, fermo rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci finanziatori dal precedente articolo 20 del presente statuto.
Ogni socio cooperatore e finanziatore persona fisica ha diritto di esprimere un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
Ciascun socio finanziatore, diverso dalle persone fisiche, ha diritto ad un numero di voti stabiliti dall’apposito regolamento nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 20 del presente statuto.
Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.
Nell’elezione dei membri del Collegio Sindacale se nominato, il diritto di voto è attribuito ai soci proporzionalmente alle azioni possedute.
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.
Ciascun socio può rappresentare fino a un massimo di cinque soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell’assemblea e conservate tra gli atti sociali.
Le organizzazioni territoriali delle cooperative cui la Cooperativa aderisce possono partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell’assemblea, senza diritto di voto.
L’impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per conto degli aventi diritto al voto.
ARTICOLO 34 – PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea è presieduta dal Preside del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall’assemblea stessa con il voto di maggioranza dei presenti.
Il Presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, nomina un segretario per la redazione del verbale delle deliberazioni dell’assemblea, regola il suo svolgimento ed accetta i risultati delle votazioni. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio scelto e nominato dal Presidente.
ARTICOLO 35 – ASSEMBLEA SPECIALE PER I POSSESSORI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
Se sono emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l’assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:
- a) sull’approvazione delle deliberazioni dell’assemblea della Cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- b) sull’esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell’articolo 2526 del Codice civile;
- c) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull’azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- e) sulle controversie con la Cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- f) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.
L’assemblea speciale è convocata dagli amministratori della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.
Il rappresentante comune deve provvedere all’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la Cooperativa.
Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri dei soci ed il libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all’assemblea della Cooperativa e di impugnare le deliberazioni.
SEZIONE II
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ARTICOLO 36 – NOMINA – COMPOSIZIONE – DURATA
Il Consiglio di Amministrazione si compone da tre a quindici consiglieri eletti dall’assemblea generale.
La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori, mentre uno o più amministratori, comunque in misura non superiore ad un terzo del numero complessivo dei membri del Consiglio, possono essere nominati dai soci finanziatori ai sensi dell’art. 20 del presente statuto.
Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall’assemblea; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.
È fatto divieto ai membri del Consiglio di Amministrazione di essere membri di organi amministrativi e/o Amministratori Unici di più di cinque altre società e/o società cooperative.
L’assemblea dei soci con propria deliberazione può rimuovere tale divieto.
Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale se nominato, determinare il compenso per i Consiglieri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto, entro i limiti complessivi fissati dall’assemblea.
Il Consiglio, qualora non via abbia già provveduto l’assemblea elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.
Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno o più degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega; in ogni caso non possono essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all’articolo 2381 del Codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.
Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al precedente comma, ove nominati, curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale se nominato, con la periodicità di almeno novanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.
Gli amministratori sono comunque tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.
ARTICOLO 37 – COMPETENZE E RIUNIONI
Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all’articolo 2512 e seguenti del Codice civile in materia di mutualità prevalente.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo di avviso scritto da spedirsi o consegnarsi, anche a mano, non meno di cinque giorni prima dell’adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
La presenza alle riunioni del consiglio può avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche attraverso audio o video conferenza; in tal caso tutti i partecipanti debbono comunque essere identificati dal Presidente e deve essere consentito a tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che scambiarsi documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. La riunione si riterrà avvenuta nel luogo in cui si trova il Presidente che sarà affiancato da un segretario.
Di tutto quanto sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a cura del Presidente e del segretario e da sottoscriversi dai medesimi.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Le votazioni sono palesi.
Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale se nominato di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.
Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell’operazione.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal Collegio Sindacale se nominato e dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.
Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.
ARTICOLO 38 – SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall’articolo 2386, comma 1 del Codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori e comunque da amministratori nominati dall’assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all’atto della nomina.
ARTICOLO 39 – PRESIDENTE
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale, di fronte ai terzi ed in giudizio, limitatamente agli atti rientrati nell’oggetto sociale.
Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberamente quietanze.
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare parte dei propri poteri al Vice presidente o a un membro
del Consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.
Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinchè adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente.
SEZIONE III
COLLEGIO SINDACALE
E
REVISIONE LEGALE DEI CONTI
ARTICOLO 40 – NOMINA – COMPOSIZIONE – DURATA
La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei casi di legge.
Il Collegio Sindacale, qualora nominato dall’assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplementi.
I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.
Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall’assemblea.
I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
ARTICOLO 41 – REQUISITI – ATTRIBUZIONI – FUNZIONAMENTO
I requisiti, le attribuzioni, i doveri, la responsabilità e il funzionamento dell’Organo di controllo sono disciplinati dalla legge.
ARTICOLO 42 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI
La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, a scelta dell’assemblea dei soci.
Le competenze, i doveri, la responsabilità e le attività dei soggetti incaricati della revisione legale di conti sono disciplinati dalla legge. L’incarico di revisione legale è conferito dall’assemblea, sentito il Collegio Sindacale ove nominato; l’assemblea determina il
corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l’intera durata dell’incarico.
L’incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico.
Ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 2409–bis, ultimo comma del Codice civile, l’assemblea potrà affidare la revisione legale al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato ed i suoi componenti abbiano i prescritti requisiti di legge.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI VARIE
ARTICOLO 43 – SCIOGLIMENTO
La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.
Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l’ufficio del Registro delle Imprese.
Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento volontario della stessa, l’assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:
- il numero dei liquidatori e le regole di finanziamento del collegio in
caso di pluralità di liquidatori; - la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la
rappresentanza della società; - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione
dell’azienda, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o
blocchi di essi; - gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi
compreso il suo esercizio provvisorio, anche da singoli rami, in
funzione del migliore realizzo.
Ai liquidatori può essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.
La società può, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell’assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto.
I soci che non abbiano concorso alla deliberazione riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.
ARTICOLO 44 – DEVOLUZIONE PATRIMONIALE
In caso di scioglimento della Cooperativa vi è l’obbligo di devoluzione dell’intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell’ordine:
- il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa ed i dividendi eventualmente maturati;
- il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi, eventualmente maturati;
- il rimborso delle azioni versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;
- il rimborso dell’eventuale riserva divisibile ai sensi dell’art. 27 del presente statuto.
ARTICOLO 45 – CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E ARBITRALE
Ogni controversia che dovesse insorgere tra la società e i singoli soci, o tra i soci medesimi, in relazione all’interpretazione, all’applicazione ed alla validità dell’atto costitutivo e/o, più in generale, all’esercizio dell’attività sociale, sarà sottoposta in prima istanza a conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera di Conciliazione di Confcooperative, se costituita.
Nel caso in cui la Camera di Conciliazione di Confcooperative non fosse costituita o le parti non fossero giunte a conciliazione, tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall’assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione e l’applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusioni dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci,
devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti per le circoscrizioni di Ivrea, Pinerolo, Torino. L’autorità di nomina provvederà anche alla designazione del presidente del collegio.
Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la Cooperativa.
Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolanti dal momento dell’accettazione del relativo incarico. L’arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la Cooperativa.
La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l’oggetto della controversia.
L’arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell’arbitrato tra le parti.
Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.
ARTICOLO 46 – DISPOSIZIONI FINALI
Le clausole mutualistiche previste dall’articolo 2514 del Codice civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste nel presente statuto agli articoli 25 (divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori), 26, 27 (approvazione bilancio e destinazione dell’utile) et 44 (devoluzione del patrimonio residuo) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.
Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice civile in materia di società cooperativa, le leggi speciali sulla cooperazione e, laddove compatibili, le disposizioni in materia di società per azioni.
Obblighi di trasparenza ai sensi dell’Art. 1, Commi 125 e ss., L. 124/2017
Ai sensi dell’Art. 1, Commi 125 e ss., L. 124/2017, si comunica che la Piazza dei Mestieri ha ricevuto le seguenti erogazioni pubbliche: